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Regione Lombardia: Ordinanza N°547 – Misure aggiuntive per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid-19

Regione Lombardia: facciamo il punto in materia di Sicurezza!

Con un’ordinanza del 17 maggio 2020, sono state fissate numerose misure per garantire la sicurezza dei dipendenti e dei clienti di molti settori, integrando ulteriori restrizioni a quelle già previste dal DPCM. 👷‍♂️

Il documento (34 pagine) si compone di due articoli e di 22 pagine di allegati specifici per i vari settori. Oggi vogliamo parlarvi della prima parte del documento lasciando gli allegati per futuri approfondimenti dettagliati.

 In caso di dubbi o curiosità lasciate un commento qui sotto oppure non esitate a contattarci

1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni

Rimane in essere l’obbligo di utilizzare la mascherina (o altro indumento idoneoa coprire naso e bocca) ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione. Deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro. I bambini al di sotto dei 6 anni sono esonerat dall’obbligo della mascherina, così come gli sportivi durante lo svolgimento di intensa attività motoria, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa e l’osservanza del distanziamento sociale

1.2 Attività commerciali, artigianali e di servizi

Sono consentite le seguenti attività commerciali, artigianali e di servizi contenute nell’allegato 1:

• RISTORAZIONE
• STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE
• STRUTTURE RICETTIVE
• ACCONCIATORI ED ESTETISTI
• COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E AGENZIE DI VIAGGI
• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
• UFFICI APERTI AL PUBBLICO
• MANUTENZIONE DEL VERDE
• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE, LUOGHI E MONUMENTI STORICI E ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI

2. Sono altresì consentite le seguenti attività:
  • Professioni della montagna, di cui alla L.R. n. 26/2014, anche per assicurare il soccorso e la sicurezza in montagna, e lo svolgimento delle relative attività formative all’aria aperta, finalizzate alla abilitazione dell’esercizio della professione ed all’aggiornamento professionale,
  • Guide turistiche, tenuto conto della ripresa dell’attività turistica,
  • Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) in quanto, pur con alcune specificità, rientrano tra le strutture non alberghiere di cui all’allegato 1,
  • Rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi, per le stesse motivazioni di cui al punto precedente,
  • Parchi faunistici, in quanto caratterizzati dallo svolgimento di attività quasi esclusivamente all’aperto,

1.3 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavor0

Il datore di lavoro (o un suo delegato), deve obbligatoriamente misurare la temperatura corporea di ogni dipendente prima dell’accesso al luogo di lavoro. Nel caso in cui la temperatura fosse superiore a 37,5° al dipendente non sarà consentito l’accesso, sarà momentaneamente isolato e verrà informato il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. 

Si raccomanda anche la misurazione della temperatura di clienti o visitatori  prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante

1.4 Tirocini e attività laboratoriali

E’ consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività. I soggetti ospitanti assicurano l’applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio.

Lo svolgimento di attività formative all’interno dei laboratori presso le istituzioni formative, è consentito previa organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione previste dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL e eventuali successive modifiche e integrazioni, contestualizzate alle esigenze delle specifiche attività.

1.5 Attività sportive e ludico-ricreative

Le attività sportive svolte individualmente all’aria aperta di sport individuali e non individuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro a volo, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche, canottaggio, tennis, paddle, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart, ecc.), possono essere consentite anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente all’osservanza di alcune misure che riportiamo in seguito:

  • I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Sono da considerare aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta anche le strutture fisse (es. tensostrutture), che siano aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli. 
  • I suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione ed igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei, l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per assicurare il distanziamento sociale, il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature sportive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
  • Non sono consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre.
  • Sono consentiti sia il volo che la navigazione da diporto
  • A decorrere dal 25 maggio 2020 limitatamente ai soli atleti riconosciuti di interesse nazionale dalla Federazione Italiana Sport Invernali al fine di consentire il raggiungimento delle aree ove svolgere gli allenamenti, è consentita la ripresa delle attività degli impianti del territorio lombardo a fune e di risalita del comprensorio sciistico del Passo dello Stelvio, non classificati di Trasporto Pubblico Locale (ai quali, come tali, non sono applicate le misure stabilite nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 538 del 30/04/2020), nel rispetto dei protocolli di sicurezza che saranno definiti da Regione Lombardia entro la data di ripresa dell’attività.

1.6 Addestramento di cani, cavalli e altre specie animali

 È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. L’attività di allenamento e addestramento è consentita anche da parte di istruttori e soggetti che hanno gli animali in affido e che operano per conto dei proprietari dei singoli animali. Il rapporto di affidamento deve essere giustificato da specifiche competenze e da un incarico legittimo che li autorizzi ad allenare e addestrare gli animali per conto dei proprietari degli animali.

L’attività di allenamento e addestramento può essere svolta in aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all’aperto (es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.

1.7 Attività gestionali della fauna selvatica

E’ consentito svolgere sul territorio regionale le seguenti attività, a condizione del rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell’utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione individuali:

  •  Svolgimento di censimenti delle popolazioni di fauna selvatica da parte di soggetti individuati dagli ATC/CA, di cui all’art.8 della L.R n. 26/1993; 
  • Attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui all’art. 41 della L.R. n. 26/1993, nell’ambito del coordinamento di competenza delle polizie provinciali, da parte dei soggetti espressamente autorizzati dalle stesse;
  • Caccia di selezione da parte dei cacciatori in possesso delle relative abilitazioni, di cui all’art.40 della L.R. n. 26/1993.

Nei prossimi articoli andremo a riportare le indicazioni specifiche riportate negli allegati di questa ordinanza. Per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità continua a seguirci.

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